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A partire dall'anno scolastico 2003-2004 gli alunni delle scuole paritarie primarie (elementari) non parificate, delle scuole paritarie di istruzione secondaria di primo grado e del primo anno delle scuole paritarie di istruzione secondaria superiore, a seguito dell’applicazione del Decreto Interministeriale n° 81177 del 28 agosto 2003, potranno usufruire di un contributo per la riduzione degli oneri effettivamente a carico dei genitori, o di chi ne fa le veci, per le spese sostenute per la frequenza scolastica.
E’ una possibilità nuova, a sostegno della libera scelta educativa delle famiglie, che prevede, da parte del Ministero dell’economia e Finanze e del Ministero Dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) la corresponsione alle famiglie stesse di un contributo per le rette scolastiche in misura non superiore alla somma versata a tale titolo.
L'importo del contributo percepito dalle famiglie degli studenti iscritti alla prima classe di scuola paritaria di istruzione secondaria superiore (Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, nel ns. caso) è stato pari a Euro 376,00. Tale somma, insieme all'esonero dalla tassa di iscrizione (offerto dal ns. istituto) e alla possibilità di rateizzare mensilmente la retta per la frequenza dell'anno scolastico, rappresenta, certamente, un incentivo ad iscriversi in una scuola paritaria.
Relativamente al corrente anno scolastico 2004/2005 il contributo verrà esteso anche agli studenti frequentanti la classe seconda.
Decreto 31 Marzo 2004. Decreto concernente la determinazione dell'importo del contributo da attribuire alle persone fisiche per spese sostenute per l'iscrizione alle scuole paritarie.
ART. 1
1. L'importo del contributo di cui all'art. 2, c. 7 come modificato dall'art. 13 del D.L. 24.6.2003, n.147, convertito con modificazioni della legge 1.8.2003, n. 200, relativamente all'a.s. 2003/04 è cosi stabilito: € 235,00 per iscrizione alle scuole elementari paritarie non parificate; € 280,00 per l'iscrizione alle scuole medie paritarie; € 376,00 per l'iscrizione al primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 deve intendersi al lordo del costo della commissione per il servizio finanziario reso da Poste Italiane SpA.
3. Il contributo, come sopra determinato, è erogato agli aventi diritto in base alla regolarità dell'iscrizione a all'avvenuto pagamento della relativa retta scolastica, cosi come previsto dall'art. 2, comma 3 del già citato decreto 28 agosto 2003.
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