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Insegnanti più qualificati e più giovani nella nuova scuola.
Il Ministro Moratti: "Così supereremo il precariato e daremo la certezza del posto di lavoro agli aspiranti docenti".
 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo in attuazione della legge 53/2003 che disciplina l'accesso alla professione di docente
Cambia la formazione iniziale dei docenti delle scuole italiane, in linea con le normative europee che richiedono per la professione di insegnante una formazione specifica di livello universitario. Il Consiglio dei Ministri ha approvato stamani in prima lettura, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, in attuazione della legge 53/2003.
Il decreto prevede una formazione di pari dignità per i docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo si svolgeranno presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, rispettivamente nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello.
"Avremo insegnanti più qualificati e più giovani", ha detto il Ministro Moratti, "e, attraverso la programmazione, potremo dare loro certezza del posto di lavoro, mentre nel sistema precedente si era creata una situazione caratterizzata da aspiranti insegnanti anche non laureati e in numero sovradimensionato. La nuova disciplina", ha aggiunto il Ministro Moratti, "consentirà progressivamente di risolvere il problema del precariato nelle scuole, perché a regime sarà possibile insegnare solo con il livello più alto della formazione universitaria, e non con una semplice formazione professionale. Per quanto riguarda il precariato storico viene conservato il reclutamento dalle graduatorie permanenti dei precari storici per il 50% dei posti da coprire, così come previsto dalla disciplina attuale. Con il nuovo canale formativo verrà coperto il restante 50% dei posti, che la disciplina previgente riservava ad un concorso per titoli ed esami".
"Il Miur", ha concluso il Ministro Moratti, "sta studiando con il Ministero dell'Economia e con il Dipartimento della Funzione Pubblica misure che ci consentano di assorbire nei prossimi cinque anni tutto il precariato storico. A tale proposito stiamo avviando un confronto con le Organizzazioni sindacali e già alcune proposte sono pervenute dallo Snals. Vorrei ricordare che a partire dall'estate 2001 abbiamo assunto complessivamente circa 90.000 docenti precari, riducendo il fenomeno del precariato storico di circa il 30 per cento. Con le misure che adotteremo potremo pianificare il riassorbimento degli altri 200.000 precari storici".
L'inizio dei nuovi corsi è previsto dall'anno accademico 2006-2007, per cui i primi abilitati potranno essere assegnati alle scuole dall'anno scolastico 2008-2009.

Ma ecco, in sintesi, altri punti qualificanti della nuova normativa.

I nuovi percorsi sono programmati dalle Università nella loro autonomia in conformità a criteri definiti con decreto del Ministro, assicurando l'approfondimento disciplinare, i contenuti pedagogico-professionali e periodi di tirocinio nelle scuole, oltre ad eventuali stage all'estero. I corsi sono finalizzati all'acquisizione di quell'insieme di competenze che caratterizzano il profilo culturale e professionale del docente.
I nuovi percorsi formativi sono a numero programmato e sono ripartiti tra le Università di ciascuna Regione in misura pari al numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali della Regione stessa. Ai corsi si accede previa selezione nazionale che si svolge presso le università, dopo aver conseguito la laurea di primo livello o il diploma accademico di primo livello.
Un ruolo essenziale nella formazione dei docenti hanno i Centri di ateneo o di interateneo, che verranno realizzati con compiti di organizzazione del tutorato, svolgimento delle prove d'accesso, coordinamento delle lezioni teoriche con i laboratori e i tirocini, raccordo con le scuole e con le altre istituzioni formative del territorio. Tale raccordo verrà assicurato anche da professori della scuola, comandati presso i Centri con compiti di supervisione e coordinamento dei tirocini. I Centri realizzeranno specifiche intese con le scuole o con reti di scuole, con le associazioni professionali e disciplinari, gli Irre, l'Indire e l'Invalsi per assicurare una migliore integrazione e sinergia tra i contenuti teorici curati dalle Università e la riflessione sulla pratica professionale svolta nelle scuole.
Alla fine del corso, dopo la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello, è previsto un esame di Stato con valore abilitante, che vale anche come prova concorsuale e garantisce quindi a coloro che lo superano la certezza dell'assunzione nelle scuole statali sui posti messi a concorso.
La programmazione dei posti avviene a cadenza triennale in base a stime previsionali che tengono conto del numero dei posti di insegnamento, del numero degli alunni, anche disabili e del turn-over del personale docente. Il Ministero ripartisce poi anno per anno tra le università funzionanti nelle singole Regioni un numero di posti pari a quelli che si prevede di coprire nelle scuole della Regione maggiorato del 10%.
I vincitori del concorso sono assegnati, nell'ordine della graduatoria del concorso e tenendo conto delle loro preferenze, alle scuole della Regione, nelle quali svolgono un periodo di applicazione della durata di un anno tramite un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro, con assunzione di responsabilità di insegnamento sotto la supervisione di un tutor e svolgimento di attività formative connesse all'esperienza didattica, coordinate dal Centro di ateneo, sulla base delle indicazioni del tutor.
Al termine dell'anno di applicazione ed in seguito a valutazione positiva espressa dal comitato per la valutazione del servizio, i docenti stipulano con i dirigenti scolastici un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il nuovo canale formativo potrà essere utilizzato anche dalle Regioni per assumere gli insegnanti delle loro istituzioni formative sulla base di un'intesa in Conferenza Unificata.

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Prime sintetiche osservazioni sulla bozza di Decreto Delegato (ex art. 5 Legge n. 53/2003).

Dal sito dell'Associazione Docenti Italiani si propone per comodità il testo della:
Bozza di Decreto Delegato (ex art. 5 Legge n. 53/2003) e commento.


• Considerazioni generali

La bozza di decreto affronta congiuntamente formazione iniziale e reclutamento, come è opportuno che sia, e contiene alcuni punti innovativi che condividiamo quali:
• la struttura del percorso formativo: 3 + 2, con biennio specialistico abilitante a numero programmato e ammissione concorsuale;
• la prefigurazione di modalità di assunzione differenziate per chi proviene dalla nuova formazione, attraverso l'assegnazione del 25% dei posti vacanti e disponibili, e la contestuale trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Ciò infatti impedisce deleteri “inquinamenti” con la caotica situazione attuale del reclutamento

Emergono , però, dall'analisi puntuale del decreto, questioni di natura generale, da tempo evidenziate dall'ADi, la cui mancata soluzione vanifica o mistifica l'attuazione del decreto stesso. In particolare si sottolinea:

• la mancata attuazione del Titolo V, che protrae incertezze e ambiguità in relazione ai nuovi compiti delle Regioni, nonché ai nuovi poteri degli Enti Locali e delle istituzioni scolastiche in materia sia di individuazione del “datore di lavoro” sia di gestione del personale;
• l'assenza di un nuovo stato giuridico , che priva il decreto di alcuni riferimenti necessari e indispensabili, quali:
1. una coerente definizione della funzione docente e delle condizioni in cui si esercita la libertà d'insegnamento, tra cui il carattere concorsuale del reclutamento;
2. gli standard professionali, “che cosa devono sapere e saper fare gli insegnanti”, che devono dare omogeneità alla formazione dei docenti sul territorio nazionale;
3. la carriera degli insegnanti , ossia la costruzione di quelle figure professionali che sono determinanti per includere a pieno titolo la scuola fra gli attori della formazione iniziale.
• l'assenza di nuovi “Organi di Governo della Scuola” e di adeguati strumenti di valutazione, che impediscono l'individuazione di corretti livelli di valutazione dentro la scuola.

Infine, non si può non menzionare l'eccessivo numero dei Decreti Ministeriali di rimando (complessivamente oltre 15) che non aiutano certo a snellire l'iter del decreto nè a renderlo immediatamente trasparente.

• Considerazioni specifiche

Un punto di netto dissenso e alcune critiche:

• consideriamo l'assunzione diretta dei tirocinanti, e la loro immissione in ruolo attraverso un semplice giudizio positivo della scuola, lesiva del principio secondo cui il conseguimento di posti di lavoro pubblici avvengono mediante concorso . Questo principio, valevole in generale, appare irrinunciabile in ambito scolastico, dove è la prima delle garanzie poste a presidio della libertà di insegnamento e dunque dell'imparzialità e neutralità del servizio. Va in questo senso distinto il concorso di ammissione al biennio specialistico, da quello per l'accesso all'insegnamento. La laurea specialistica, per quanto abilitante, costituisce la certificazione di una qualità professionale che ha valore in sé, indipendentemente dalla sede in cui sarà utilizzata ( come lavoro autonomo o come lavoro dipendente; con datore pubblico o privato) e dunque deve obbedire a regole sue proprie, inevitabilmente differenti da quelle per l'assegnazione di un posto di lavoro pubblico. Peraltro qualsiasi indebita sovrapposizione fra quei due momenti rischia di stravolgere sia il valore formale e sostanziale del titolo sia lo stesso compito istituzionale dell'università;

• Se questo è il punto primario di dissenso, non va poi taciuta l'insostenibilità dell'assegnazione della valutazione del tirocinio agli attuali squalificati comitati per la valutazione del servizio ( eletti annualmente dal Collegio, nei quali possono essere presenti anche dei supplenti!). E ancor più insostenibile appare l'indicazione di creare analoghi comitati nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale .

• Proposte

In alternativa proponiamo:

1. procedure pubbliche e concorsuali per il reclutamento , successive al conseguimento della laurea specialistica. La soluzione più semplice sarebbe quella di mettere a concorso i posti per il tirocinio e poi, in vista dell'attribuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, di prevedere la necessità di una valutazione positiva di un'apposita commissione (v. successivo punto 2). Concordiamo, in linea di principio, sull'attribuzione all'istituto scolastico della titolarità dell'assunzione dei tirocinanti e della successiva immissione in ruolo, a questo proposito un utile riferimento rimane il documento conclusivo della Commissione D'Amore (comma G e allegati);
2. predeterminazione delle commissioni competenti, con prevalenza dei membri esterni all'istituzione scolastica interessata, sia per l'accesso al tirocinio sia per l'assunzione a tempo indeterminato. Ciò è indispensabile per garantire il massimo possibile di imparzialità. Solo in questo modo è peraltro accettabile un regime equipollente fra scuole statali e scuole paritarie
3. tempestività ed efficienza nello svolgimento delle procedure: sono le condizioni che rendono credibile un qualsiasi intervento; l'esperienza non depone a favore dell'ottimismo, ma è pur vero che rimangono da sperimentare quelle risorse di semplificazione e di responsabilizzazione che, al riguardo, possono derivare da un serio (oltre che doveroso) conferimento di funzioni alle autonomie regionali e locali ed alle istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza;
4. per il residuo ci preme sottolineare l'avvio da subito di nuove regole relativamente alle supplenze, con procedure di valutazione e garanzie di continuità pluriennale nello stesso istituto scolastico.

• Considerazioni finali

Non si può, infine, mancare di rilevare come la pretesa di innovare formazione e reclutamento si scontri con l'incapacità del Parlamento di porre fine a deleteri provvedimenti di sanatoria come quelli nuovamente decretati dalla legge 143 del giugno 2004, e quelli ulteriori previsti dalla stessa Legge 53/03. Provvedimenti che da un lato sviliscono i percorsi di formazione universitaria di recente istituzione (laurea per la scuola dell'infanzia e primaria e biennio di specializzazione per la scuola secondaria) e dall'altro pongono una pesantissima ipoteca sulla realizzazione dei nuovoi percorsi formativi e di reclutamento.

         
   
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