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Tutto sulla riforma del secondo ciclo

 

 

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Dopo 80 anni l'Italia ridisegna il secondo ciclo di istruzione e formazione, articolato in percorsi liceali (che rilasciano diplomi liceali) e percorsi di istruzione e formazione professionale (che rilasciano qualifiche e diplomi professionali). Il Consiglio dei ministri del 14 ottobre ha infatti approvato due decreti legislativi attuativi della legge 53/03 sulla riforma della scuola.
Il primo fissa le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (licei e istruzione-formazione professionale). L'obiettivo è migliorare la qualità degli apprendimenti e corrispondere all'esigenza di un ottimale inserimento dei giovani nella realtà sociale caratterizzata da integrazione e competizione internazionale. Sono previsti due sistemi, dei licei e dell'istruzione e formazione professionale, entrambi caratterizzati da flessibilità e possibilità di personalizzazione didattica ed educativa che comporta anche l'acquisizione di crediti certificati validi anche nei casi di passaggio da un percorso all'altro.
Il secondo decreto attua invece la delega conferita al Governo per definire le norme generali in materia di formazione iniziale degli insegnanti, ai fini del conseguimento dell'abilitazione valida per il "sistema nazionale dell'istruzione" e per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo. Il decreto prevede una formazione di pari dignità per i docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo si svolgeranno presso le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, rispettivamente nei corsi di laurea magistrale e in appositi corsi accademici di secondo livello.
L'approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del decreto sul secondo ciclo viene a completare il quadro degli atti normativi attuativi della legge 53/03. In coerenza con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2010, il decreto modifica gli attuali ordinamenti della scuola secondaria superiore, prevedendo otto tipologie liceali, e modifica gli attuali assetti della formazione professionale regionale, configurando il sistema dell'istruzione e formazione professionale di rilevanza nazionale ed europea.
La riforma mira ad un'articolazione unitaria del sistema d'istruzione, comprendente il sistema dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale, assicurando competenze di base comuni finalizzate all'armonica interazione tra i due sistemi. Secondo il Miur ciò significa anche potenziamento della libertà di scelta degli studenti e delle famiglie (nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e di vincoli nazionali e regionali, a garanzia dell'unità e qualità del sistema) e flessibilità strutturale e personalizzazione educativa, metodologica e didattica dei percorsi, a garanzia del successo formativo e del diritto all'apprendimento.
Orientamento e personalizzazione saranno possibili attraverso il portfolio delle competenze, il riconoscimento dei crediti e la reversibilità delle scelte garantita e assistita lungo tutto il percorso formativo. Percorsi liceali e percorsi dell'istruzione e formazione professionale potranno essere realizzati in un'unica sede di sulla base di apposite convenzioni fra le istituzioni scolastiche e formative. In particolare i percorsi liceali vocazionali possono raccordarsi con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, costituendo, insieme, centri polivalenti denominati "Campus" o "Poli formativi".
Il sistema dei licei si connota per il carattere prevalentemente propedeutico dei relativi percorsi rispetto alla prosecuzione degli studi a livello post-secondario, in ambito accademico e non. I cosiddetti licei "vocazionali" assolvono anche ad una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento. Il sistema dell'Istruzione e formazione professionale ha invece carattere prevalentemente terminale dei relativi percorsi rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
La riforma prevede poi il potenziamento della competenza nella lingua inglese e di una seconda lingua europea, con la possibilità, rimessa alla scelta dello studente, di acquisire per l'inglese una padronanza linguistica a livello di lingua madre. Riflettori anche sull'integrazione tra teoria e pratica (laboratorialità, alternanza scuola-lavoro) e lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie.
I tempi. Il Ministro Letizia Moratti, relativamente alla sperimentazione della riforma, precisa che il decreto non contiene riferimenti ad una data precisa, ma stabilisce che "sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il medesimo Ministero non promuoverà sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica".

Le principali novità introdotte in sede di approvazione definitiva del provvedimento sul secondo ciclo.

* Si è accentuata la natura vocazionale e professionale dei licei ad indirizzo: liceo economico, liceo artistico e liceo tecnologico. Fermo restando il monte ore complessivo, è aumentato l'orario destinato alle attività di indirizzo, finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, compensando l'aumento con la diminuzione dell'orario destinato agli insegnamenti generali. Aumenta, inoltre, lo spazio dato alle attività di laboratorio, ai percorsi in alternanza scuola-lavoro e ad iniziative di studio-lavoro e di stage. I settori del liceo economico si sono arricchiti nel settore del credito, e tra gli indirizzi del liceo tecnologico sono state inserite la grafica e la moda.
* Il decreto introduce modifiche alle disposizioni di raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo, prevedendo:

o un'ora di tecnologia obbligatoria in più nella scuola secondaria di primo grado, così da portare l'insegnamento obbligatorio di tecnologia a due ore, con corrispondente diminuzione di un'ora facoltativa;
o la possibilità per gli studenti di rafforzare l'apprendimento dell'inglese, destinando a tale fine le ore previste per la seconda lingua comunitaria. Tale scelta, effettuata nella scuola secondaria di primo grado, prosegue anche nei licei, e consente, unitamente all'incremento di un'ora obbligatoria di inglese nel primo ciclo, già introdotta dal decreto in prima lettura, di acquisire una padronanza dell'inglese pari a quella della lingua madre.
* Mentre la prima stesura del decreto si limitava agli aspetti ordinamentali, il testo sottoposto all'esame definitivo del Consiglio dei Ministri disciplina il percorso attuativo della riforma, individuando gli adempimenti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali coerentemente con l'assetto delle competenze ad essi rispettivamente attribuite dal nuovo titolo V della Costituzione.
* Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a definire con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata:

o le tabelle di confluenza dei vecchi percorsi di istruzione secondaria superiore nei nuovi percorsi liceali;
o le tabelle di corrispondenza dei vecchi titoli di studio con quelli in uscita dei percorsi liceali;
o l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni.
* Le Regioni dovranno fornire indicazioni per la trasformazione dei vecchi istituti scolastici nei nuovi licei, nell'ambito della programmazione della rete scolastica cui devono provvedere raccordando in un piano complessivo la programmazione delle province. Inoltre, le Regioni dovranno disciplinare con proprie leggi regionali i percorsi di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dal decreto.
* L'unitarietà e omogeneità nazionale del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale e la valenza nazionale dei titoli sono assicurati, oltre che dai livelli essenziali, da accordi in Conferenza unificata che definiranno:

o le figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
o gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale;
o gli standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
* Al trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione si provvederà con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, in stretta correlazione con l'attuazione, da parte delle Regioni, degli adempimenti di loro competenza. Nel frattempo, le Regioni continueranno a svolgere i corsi di istruzione e formazione professionale sperimentali realizzati sulla base dell'accordo in Conferenza unificata del 19 giugno 2003; e lo Stato assicurerà l'istruzione professionale attraverso i corsi degli istituti professionali di Stato, che continueranno a rilasciare le qualifiche professionali.
* Le sperimentazioni verranno promosse e avviate dal MIUR una volta completati gli adempimenti normativi di competenza dello stesso MIUR. Le prime classi dei percorsi liceali e di quelli di istruzione e formazione professionale verranno avviate a partire dall'anno scolastico 2007/2008.


  Le caratteristiche del sistema liceale e della formazione professionale.

Caratteristiche del sistema liceale (norme generali)

Finalità e durata. I licei hanno una durata di 5 anni, si articolano in 2 + 2 + 1, si concludono con l'esame di Stato. Il titolo di studio conclusivo, oltre ad essere condizione di accesso all'istruzione terziaria, ha valore legale a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento vigente.
L'ammissione al 5° anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
specificazione dell'asse culturale proprio di ciascun liceo (artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane) nell'ambito dei principi generali.
organizzazione educativa e didattica. Modalità di personalizzazione dei percorsi, funzioni di tutorato, determinazione dei livelli di flessibilità rimessi all'autonomia delle scuole, alla scelta degli studenti e delle famiglie ed al raccordo con il territorio.
Valutazione e scrutini. Frequenza obbligatoria, da parte dello studente, di ¾ dell'orario annuale ai fini della validità dell'anno; valutazione del comportamento; criteri di ammissione al periodo didattico successivo.
Esame di Stato. Prove sia nazionali sia di istituto coerenti con il Profilo educativo culturale e professionale e agli obiettivi specifici di apprendimento del corso.

Piani di studio dei licei.
I piani di studio dei licei si articolano in:
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente
Attività e insegnamenti facoltativi
Per i licei vocazionali che si articolano in indirizzi nel secondo biennio e nel 5° anno sono previsti
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo connotati da una forte presenza di laboratori.

Caratteristiche del sistema dell'Istruzione e formazione professionale (livelli essenziali).
Vengono indicati i livelli essenziali di prestazioni garantiti dallo Stato e assicurati dalle Regioni nell'accreditamento delle istituzioni formative e nella organizzazione dell'offerta formativa, in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Essi riguardano:
* l'offerta formativa in relazione al soddisfacimento della richiesta di frequenza degli studenti e delle loro famiglie (art. 16);
* l'orario minimo annuale e l'articolazione dei percorsi formativi (almeno 990 ore annue), di cui ¾ a frequenza obbligatoria e percorsi sia triennali che quadriennali (art. 17);
* gli obiettivi generali e il profilo educativo, culturale e professionale comune al sistema dei licei; i percorsi sono riferiti a figure di differente livello relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza Unificata, che potranno articolarsi ulteriormente a livello territoriale
* gli standard minimi dei percorsi formativi; riguardano le competenze linguistiche (italiano, inglese e una seconda lingua comunitaria), competenze scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche, religione cattolica e scienze motorie.
* prosecuzione degli studi e della formazione a livello terziario. Sono assicurati raccordi con l'anno integrativo per sostenere l'esame di Stato per accedere all'università e con il sistema di IFTS
* i requisiti dei docenti: abilitati all'insegnamento ovvero esperti con 5 anni di esperienza nel settore professionale di riferimento.
* la valutazione e certificazione delle competenze: al termine dei percorsi triennali è rilasciato il certificato di qualifica professionale; al termine di quelli quadriennali, il diploma professionale. Entrambi hanno validità nazionale ed europea.

Al termine dei percorsi IFTS è rilasciato il diploma professionale di tecnico superiore.

* le strutture formative ed i relativi servizi: sono previsti i requisiti relativi alle capacità gestionali, all'adeguatezza delle strutture didattiche e logistiche, anche per la realizzazione di stage e tirocini.
* i passaggi tra i sistemi: sono assicurati i passaggi tra i percorsi dell'Istruzione e formazione professionale e tra questi ed i licei, e viceversa.
* la valutazione di sistema: l'INVALSI valuta il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Profilo educativo culturale e professionale atteso.


Processo di attuazione.


L'attivazione delle prime classi dei percorsi liceali e del primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale avverrà dall'anno scolastico e formativo 2007-2008.

Per i percorsi liceali è necessario procedere mediante provvedimenti del Ministro dell'Istruzione, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni, a:
Definizione della tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore vigenti nei percorsi liceali previsti dalla riforma.
Definizione della tabella di corrispondenza dei titoli di studio.
Incremento, fino al 20% della quota oraria dei piani di studio rimessa all'autonomia scolastica nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni.

Per i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale ciascuna Regione adotterà una specifica disciplina nel rispetto dei livelli essenziali e previa definizione, con accordi in Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:

Individuazione delle figure di differente livello relative ad aree professionali articolabili in specifici profili professionali sulla base del fabbisogno del territorio
Fissazione degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche) necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna figura professionale.
Definizione degli standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
Il coordinamento dell'attuazione della riforma a livello nazionale è garantito da specifiche intese in sede di Conferenza Unificata.
L'attuazione della riforma nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale è assicurata in modo graduale mediante norme che determinano le condizioni di passaggio.

         
   
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