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La totalizzazione sbarca a scuola

 

 

Ai fini del conseguimento di un'unica pensione, anche il personale della scuola, purché non sia già titolare del trattamento pensionistico autonomo, avrà la facoltà di cumulare periodi assicurativi versati in una gestione diversa da quella alla quale appartiene e non coincidenti con i periodi di contribuzione nella gestione di appartenenza, purché di durata non inferiore a sei anni. La materia è stata disciplinata dal decreto legislativo sulla totalizzazione approvato nei giorni scorsi dal consiglio dei ministri.
È il caso di un dipendente scolastico che abbia, per esempio, almeno sei anni di contributi versati, prima di essere assunto nella scuola, da un datore di lavoro privato. Tale facoltà potrà essere esercitata a condizione che il lavoratore, sia uomo che donna, abbia compiuto il 65esimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, e che sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Tale facoltà potrà altresì essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente, compresi i superstiti dell'assicurato deceduto prima di avere acquisito il diritto a pensione. La totalizzazione dei periodi assicurativi potrà essere conseguita dal personale scolastico tramite una domanda da presentare all'Inpdap. La totalizzazione non potrà, invece, essere chiesta se è stata presentata domanda di ricongiunzione di periodi assicurativi relativi a prestazioni alle dipendenze di datori di lavoro privati e la domanda è stata accettata.

Nel caso di totalizzazione, la misura del trattamento pensionistico a carico dell'Inpdap sarà determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Il personale scolastico interessato alla totalizzazione.

Difficile ipotizzare quanti dirigenti scolastici, docenti o personale Ata, potranno chiedere di esercitare la facoltà prevista dal decreto legislativo. Solo un ridotto numero di dirigenti scolastici e docenti di ruolo, oggi sessantacinquenni, possono infatti far valere almeno sei anni di contributi versati in gestioni previdenziali non pubbliche dovuti a rapporti di lavoro privato antecedenti all'incarico di ruolo o non di ruolo nella scuola. Anche in tale ipotesi quei periodi sono stati, di norma, oggetto di ricongiunzione. La facoltà di totalizzazione potrebbe, almeno in teoria, essere esercitata dai docenti appena entrati nella scuola avendo una età anagrafica non inferiore a 46 anni, se non laureati, o a 50 anni se laureati, e dal personale Ata con una età non inferiore a 46 anni qualora non possano far valere precedenti rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ma solo rapporti di lavoro privato.

Il problema non dovrebbe, invece, interessare i docenti e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo entrati nella scuola tra i 25 e i 30 anni di età.

         
   
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